Tutto quello che c’è da sapere. Hai una concessione per l’utilizzo di risorsa idrica? Controlla la scadenza!

 
Che cos’è il demanio idrico.

Il demanio è il complesso dei beni appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici territoriali, destinati  all’uso diretto o indiretto dei cittadini. Il demanio idrico comprende beni immobili di proprietà dello Stato: fiumi, laghi, torrenti, acque sorgenti, ghiacciai; tutte le acque definite come pubbliche, cioè le acque superficiali, le acque sotterranee, non ancora estratte dal sottosuolo. Al demanio idrico appartiene anche l’insieme dei beni immobili che, pur essendo distinti dai beni del demanio idrico, sono a questi funzionalmente collegati e sottoposti al medesimo regime giuridico. È il caso, ad esempio, delle golene, che sono aree a preminente destinazione idrica. Una gestione adeguata del demanio è indispensabile per la tutela delle acque e di tutto il territorio.

Il demanio idrico è competenza della Regione. Occupare un’area del demanio idrico per farne un uso privato significa sottrarre un bene alla pubblica fruizione. Per questo è necessario che il cittadino sia abilitato da un atto della Pubblica Amministrazione.

Dal 2001, a seguito del trasferimento di competenze stabilito col D.Lgs 112 del 1998, la Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni di gestione del demanio idrico. Tale gestione consiste innanzitutto nell’istruttoria delle domande di concessione e quindi nel rilascio o nel diniego del provvedimento. Il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione è disciplinato dalla L.R. 7 del 14 aprile 2004 recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” agli articoli da 13 a 22. La gestione delle aree del demanio idrico, comporta necessariamente anche il controllo sulla conformità dell’uso delle aree ai provvedimenti concessori, nonchè la verifica di eventuali occupazioni senza titolo.

Uso del territorio e sicurezza.


L’uso corretto delle aree demaniali, verificato e legittimato dall’Amministrazione tramite gli atti concessori, garantisce la sicurezza di tutti.

Un uso scorretto del demanio idrico può portare a danni negli argini, compromettere le attività di manutenzione dei corsi d’acqua e delle zone limitrofe e può creare pericolo anche solo in caso di eventi meteorici poco più abbondanti della norma. Per tutelare e rendere più sicuro il nostro territorio, la Pubblica amministrazione ha bisogno della collaborazione attiva dei cittadini e di attivare una sinergia tra pubblico e privato che vada a vantaggio dell’intera comunità.

Con le nuove tecnologie è facile accertare le violazioni.

Nell’ambito delle proprie funzioni di governo del territorio, di salvaguardia dei beni pubblici e di controllo sull’utilizzo degli stessi, per rendere più efficace ed efficiente la gestione delle aree del demanio idrico la Regione si è abilitata con la legge 28/2013 ad utilizzare anche strumenti che la moderna tecnologia mette a disposizione. L’evoluzione del territorio è monitorata dalla Regione già da tempo tramite la periodica rilevazione con foto aeree. La sovrapposizione di tali immagini con la cartografia catastale rappresentativa delle aree del demanio idrico consente di rilevare le occupazioni in essere e di poter verificare se le occupazioni rilevate sono dotate di titolo legittimante.

 

Le sanzioni per chi occupa senza permesso.

La legge 7 del 2004, che regola il procedimento per il rilascio delle concessioni delle aree del demanio idrico, prevede all’articolo 21 che l’utilizzo delle stesse senza concessione sia sanzionato con il pagamento di una somma di denaro che può variare da 200 a 2.000 euro.

In ogni caso, una volta accertata l’illegittimità, l’occupazione deve cessare. L’area deve essere lasciata libera per essere eventualmente messa in pubblicazione e assegnata, in caso di presentazione di più domande in concorrenza, previa asta pubblica.

È bene precisare che in caso di alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico è prevista la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

Entro il 31 dicembre mettersi in regola conviene!

Prima di intensificare l’attività di controllo anche con le nuove tecnologie, la Regione ha deciso di dare ai cittadini l’opportunità di regolarizzare le occupazioni in essere presentando alla Pubblica Amministrazione una domanda di concessione. Con la legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni sul controllo del territorio  e sull’utilizzo delle aree del demanio idrico” e più precisamente con l’articolo 43, come modificato dall’art. 7 della L.R. 2/2015, è prevista la possibilità di presentare entro il 31 dicembre 2015, e comunque prima che sia stato effettuato un accertamento della violazione, una domanda di concessione pagando una sanzione molto ridotta.

La presentazione dell’istanza con cui si dichiara l’occupazione e si richiede la concessione comporta conseguenze meno gravose rispetto a quelle che conseguirebbero ad un accertamento di occupazione effettuato dalla pubblica Autorità. Essa consente innanzitutto di poter proseguire l’occupazione sino alla conclusione del procedimento per il rilascio del titolo e l’applicazione della sanzione pari alla metà del minimo edittale previsto dalla L. R. 7/2004, pari a 100 euro. Presupposto per il rilascio del titolo è il pagamento di quanto dovuto per l’utilizzo pregresso dell’area.

Chi deve mettersi in regola e come farlo.

Chi sta occupando o utilizzando un’area appartenente al demanio idrico deve presentare domanda di concessione alla Regione Emilia-Romagna. La disposizione è applicabile anche alle occupazioni afferenti il demanio della navigazione interna. Qualora non si abbia la certezza di trovarsi in una situazione di irregolarità si potrà verificare o l’occupazione di un’area del demanio idrico o anche solo un eventuale sconfinamento accedendo alle mappe recanti i confini del demanio idrico disponibili sul sito all’indirizzo:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/regola-demanio

L’istanza dovrà riportare, oltre ai dati del richiedente, l’esatta individuazione dell’area occupata, l’uso che ne è stato fatto e la dichiarazione del periodo in cui si è protratta l’occupazione. Va comunque effettuato il pagamento delle somme dovute per l’utilizzo pregresso del bene pubblico che verranno determinate in corso di istruttoria sulla base dei criteri previsti all’art.20 della L.R. 7/2004, in quanto tale pagamento è presupposto per il rilascio della concessione.

La presentazione dell’istanza comporta l’emanazione del verbale di accertamento che avvia il procedimento che si concluderà con la determinazione della sanzione ridotta fissata in 100 euro. Non deve presentare domanda chi abbia un titolo scaduto per il rinnovo del quale ha già presentato istanza entro la scadenza.

 

A chi bisogna presentare la domanda.

La domanda va presentata al Servizio Tecnico di Bacino competente per il territorio nel quale è situata l’area demaniale occupata. I Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna sono 4, e cioè il Servizio Tecnico Bacino Reno, il Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa, il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po e il Servizio Tecnico Bacino Romagna. Il territorio di competenza di ogni Servizio Tecnico di Bacino è indicato nel relativo sito, a cui si accede dal portale Ermes Ambiente, entrando nella sezione Difesa del suolo, servizi tecnici e autorità di bacino e cliccando sui link relativi ai singoli Servizi Tecnici di Bacino.

Come presentare la domanda.

La domanda deve essere presentata in bollo e alla stessa deve essere allegata la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria, attualmente fissate nella misura minima di 75 euro.  La modulistica per la compilazione della domanda può essere reperita o presso le sedi dei Servizi Tecnici di Bacino oppure online sui relativi siti ai quali si può accedere attraverso ER Ambiente, il  portale regionale tematico, cliccando su Difesa del suolo, servizi tecnici e autorità di bacino e poi sui link ai singoli Servizi Tecnici.

Qualora l’utente abbia in passato presentato una domanda il cui iter istruttorio non sia giunto a termine può presentare al Servizio Tecnico di Bacino competente una dichiarazione in cui conferma l’istanza precedente anche ai sensi della L.R. 28/2013.

Dalla data comunicata sul portale ER Ambiente sarà attivata la modalità di presentazione online della domanda, cui si potrà accedere attraverso il portale regionale dedicato all’ambiente all’indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/regola-demanio

Quando l’attivazione sarà effettiva, ne verrà data notizia sullo stesso sito.

Si precisa che l’accesso ai servizi web per la presentazione dell’istanza di concessione avviene tramite il sistema regionale Federa. All’URL http://www.lepida.it/cosa-facciamo/servizi/federa sono disponibili tutte le informazioni in merito ed in particolare l’elenco delle strutture presso le quali è possibile acquisire le credenziali di Federa per accedere ai servizi della P.A. sul territorio regionale.

Mettersi in regola: i vantaggi.

La presentazione della domanda consente all’utente di essere in regola fino alla conclusione dell’istruttorio, in quanto l’art. 43 della L.R. 28/2013 espressamente prevede che l’occupazione può continuare fino alla conclusione del procedimento avviato con la stessa, mentre normalmente la presentazione di un’istanza di concessione non dà diritto ad occupare l’area fino all’emissione dell’atto da parte della Pubblica Amministrazione e un accertamento da parte della P.A. di un’occupazione senza legittimo titolo comporta necessariamente l’ordine di sgombero. Conseguentemente l’occupazione in atto non potrà essere oggetto di ordinario accertamento per cui la legge prevede l’applicazione di una sanzione che può arrivare fino a 2.000 euro, essendo la somma da corrispondere in seguito alla presentazione della domanda di cui all’art. 423 della L.R. 28/2013 già fissata in 100 euro. È importante però sottolineare che la presentazione dell’istanza non dà garanzia di rilascio della concessione qualora vengano presentate domande in concorrenza ovvero sussistano interessi pubblici meritevoli di tutela ostativi al rilascio del titolo, in quanto l’istruttoria della domanda e i criteri applicati alla stessa sono quelli previsti dalla L.R. 7/2004 per tutte le istanze relative al demanio idrico.

 

Concessioni per l’utilizzo della risorsa idrica.

Il 31 dicembre 2015 scadranno molte concessioni per il prelievo di risorsa idrica da corsi d’acqua o mediante pozzi. I titolari di concessione con scadenza a fine anno devono presentare domanda di rinnovo al Servizio Tecnico di Bacino competente prima della scadenza del termine, se vogliono continuare il prelievo. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza del termine rende la continuazione del prelievo illegittima ed una eventuale domanda presentata dopo tale scadenza comporta un iter istruttorio equiparato a quello di una nuova domanda.