Delibera di Giunta regionale n. 231 del 8 febbraio 2010 – Agevolazioni per le imprese

AVVISOAttualmente i fondi a disposizione per la cogaranzia su finanziamenti alle imprese sono esauriti. Appena saranno disponibili nuove risorse destinate alla stessa finalità, ne sarà data immediata comunicazione su questo sito

Il fondo di cogaranzia è stato creato dalla Regione per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese che, a causa dei pesanti effetti dell’attuale crisi economica e finanziaria e delle regole definite da Basilea 2, trovano sempre più difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari.

Il fondo presta garanzie a fronte delle seguenti operazioni:
a) finanziamenti chirografari o assistiti da garanzia reale o aperture di credito, di durata non superiore a 120 mesi, finalizzati:

  • al reintegro del capitale circolante;
  • al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi;
    al sostegno della liquidità aziendale;
  • alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria, quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve;
  • a progetti di investimento per lo sviluppo aziendale, per l’innovazione di processo e di prodotto, organizzativa, tecnologica, commerciale, per l’ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari, per la riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, per la riduzione dei consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a stabilimento produttivo e nei processi produttivi, per l’installazione di impianti di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenerazione ad alto rendimento, per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • a sostenere la nascita di imprese;
    b) locazioni finanziarie immobiliari e mobiliari di durata non superiore a 120 mesi, effettuate per i progetti di investimenti;c) operazioni di factoring di durata non superiore a 120 mesi.